By AVV. FRANCO ZORZETTO12 LUGLIO 2019
E’ noto che, in base all’art. 2054 c.c., in caso di investimento del pedone grava su chi guida una presunzione di responsabilità.
Nel caso, invece, in cui il comportamento del pedone sia stato imprevedibile e anomalo è possibile provare il concorso di colpa o addirittura la responsabilità esclusiva dell’investito.
Precisiamo che è sempre onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa e ha avuto conseguenze dirette nel determinare il sinistro.
Così a Trieste si è verificato il primo caso di una donna investita per aver attraversato la strada senza guardare perché intenta a parlare al cellulare. Per il giudice, tanto è bastato per farle assumere l’80% della responsabilità dell’impatto, trattandosi di una condotta in totale disprezzo delle normali regole di prudenza (Tribunale di Trieste, sentenza n. 380, 07.06.2019). Nelle vicinanze di un’area di servizio in provincia di Ferrara è capitato invece che due uomini abbiano attraversato la strada di notte, sotto la pioggia, con abiti scuri e in evidente stato di ubriachezza. In questo caso la responsabilità esclusiva del sinistro è stata addebitata ai pedoni imprudenti, colpevoli di aver sottostimato il rischio dell’attraversamento (Corte d’appello di Milano, n. 2547, 11.06.2019). Tra i parametri presi in considerazione dai giudici per misurare la colpa del pedone ci sono la sua distanza dalle strisce, la velocità di marcia e in generale la visibilità da parte del conducente. Attraversare a pochi metri dalle strisce pedonali è una condotta ritenuta prevedibile che non esonera il conducente dall’usare la normale diligenza nella guida (Tribunale di Roma, sentenza 21613 del 9 novembre 2018). Se invece il pedone sopraggiunge all’improvviso, fuori dalle strisce, la responsabilità del conducente potrebbe essere notevolmente ridimensionata (Corte di Cass., n. 2241, 28.01.2109).
In generale, ricordiamo che l’articolo 190 del Codice della strada impone ai pedoni di attraversare la carreggiata servendosi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprappassaggi e, quando questi non esistono – o distano più di cento metri – di attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria a evitare situazioni di pericolo per sé o per altri e, comunque, a dare la precedenza ai conducenti.