D.M. n. 232/2023: attuazione della legge Gelli, aspetti principali di rilievo

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Con il decreto 15 dicembre 2023, n. 232 vengono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, inclusa la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. Il decreto impone agli assicuratori di rivedere i contenuti delle polizze distribuite in Italia e alle strutture, soprattutto quelle operanti in autoassicurazione, di dotarsi di una governance e di processi che emulano quelli delle compagnie.

La legge Gelli Bianco (L. n. 24/2017) all’art. 10 prevede l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera. Le strutture stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una struttura socio sanitaria pubblica o privata o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 in base al quale a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.

Il D.M. 232/2023 viene a indicare i requisiti minimi di polizza cercando di superare talune criticità propria delle coperture assicurative presenti sul mercato che per diversità nelle definizioni e nelle esclusioni comportavano in caso di cambio di compagnia il rischio di vuoti di copertura per il professionista.
Così una delle definizioni più rilevanti, quella di sinistro, è qui individuato in maniera ampia e pervasiva.

All’art. 1 lett o) si dice che per sinistro si intende la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione (c.d. «claims made») ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattività, nei confronti dell'assicurato (o, nel caso di azione diretta, nei confronti dell'assicuratore), per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività; costituisce sinistro anche la citazione dell'assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione di parte civile da parte del danneggiato.

In caso di polizza per il caso della colpa grave il sinistro è costituito dall'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, di rivalsa o surroga. In questi casi, costituisce sinistro anche il ricevimento dell'invito a dedurre da parte del pubblico ministero presso la Corte dei Conti, nonché, per la rivalsa civilistica delle strutture sanitarie, la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura in vigenza di polizza nei confronti dell'assicurato, con la quale è ritenuto responsabile per colpa grave a seguito di sentenza passata in giudicato.
Si fa anche chiarezza sui fatti che non costituiscono sinistro, a titolo esemplificativo viene indicata: la richiesta della cartella clinica, l'esecuzione del riscontro autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la querela e l'avviso di garanzia.
Si dà anche soluzione al caso in cui più richieste di risarcimento sono presentate all'assicurato o all'assicuratore o alla struttura in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, oppure a più atti, errori od omissioni riconducibili ad una stessa causa. Si chiarisce che tali richieste rappresentano nella formula claims made altrettanti sinistri quanti sono gli eventi (nel primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso). La definizione è in linea con quanto previsto all’
art. 5 sull’efficacia temporale della garanzia. La garanzia assicurativa è infatti prestata nella forma «claims made», operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.
In caso di rinnovo, la garanzia assicurativa opera fin dalla decorrenza della prima polizza. Si apre qui il problema di cosa sia rinnovo e la necessità di evitare che si attivino nuove polizze anziché rinnovi senza significative modifiche al solo fine di sottoporre all’assicurato un nuovo questionario e non coprire fatti avvenuti nel periodo di copertura anteriore per cui la richiesta risarcitoria è intervenuta durante il nuovo/rinnovato contratto. In queste polizze la durata e la continuità sono di interesse per la sicurezza dell’assicurato. In caso di cessazione definitiva per qualsiasi causa dell'attività dell'esercente la professione sanitaria, ivi compreso l'esercente attività libero professionale, è previsto un periodo di ultrattività.
Trova soluzione anche uno dei problemi spesso emersi ovvero quello della copertura parziale in caso di responsabilità solidale, tipica dei casi di responsabilità di equipe. All’
art. 3 comma 6 si prevede infatti che in tal caso l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità per l'intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
Si chiarisce e si rende più trasparente l’operatività di meccanismi di aumento del premio per sinistri occorsi durante la copertura. Ad ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in vigore all'atto della nuova stipula o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale, avendo specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta. È pure prevista la variazione in diminuzione in relazione alle azioni intraprese per la gestione del rischio. Le variazioni del premio di tariffa devono essere coerenti e proporzionate alla variazione dei parametri per la definizione del premio stesso. A garanzia dell’operatività di questi meccanismi l'IVASS, nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, noto come codice delle assicurazioni private CAP, monitora gli effetti sull'andamento dei premi in ragione dei principi di cui sopra e comunica le risultanze al Ministero delle imprese e del made in Italy che potrà adottare nei successivi 12 mesi misure correttive. Non si prevedono invece interventi sanzionatori.
Vengono individuati i massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso terzi.
Viene compresso il diritto di recesso a primo sinistro solitamente previsto in polizza. All’art. 6 si prevede infatti che “In vigenza della polizza e nel periodo di ultrattività della stessa, l'assicuratore non può esercitare il diritto di recesso dal contratto a seguito della denuncia del sinistro o del suo risarcimento. L'assicuratore può recedere dal contratto prima della scadenza solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell'esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.”
Viene ridotta la portata del divieto per l’assicuratore di opporre eccezioni al danneggiato similmente a quanto avviene in ambito Rca. All’art. 8 infatti si prevedono una serie di eccezioni opponibili al danneggiato, tra cui il mancato pagamento del premio, i fatti non oggetto di copertura, i fatti avvenuti al di fuori del periodo di copertura.
Non pochi sono gli obblighi previsti per le strutture sanitarie soprattutto per quelle in autoassicurazione.
A fini di trasparenza all’art. 7 si prevede che le strutture sanitarie rendono disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti liquidati nell'ultimo quinquennio, relativi a lesioni personali, decessi, violazioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, violazioni del consenso legati all'esercizio dell'attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni altra attività connessa all'esercizio di una professione sanitaria, verificati nell'ambito dell'esercizio delle attività della funzione di risk management.
Nel caso di autoassicurazione si prevede che la scelta di operare mediante assunzione diretta del rischio deve risultare da apposita delibera approvata dai vertici delle strutture sanitarie che ne evidenzia, altresì, le modalità di funzionamento, eventualmente unitario, anche per la gestione dei processi di acquisto dei servizi assicurativi e le motivazioni sottese (art.9).
Inoltre, la struttura che opera mediante assunzione diretta del rischio costituisce un fondo specifico a copertura dei rischi individuabili al termine dell'esercizio e che possono dar luogo a richieste di risarcimento a carico della struttura. Se il residuo importo risulta insufficiente a far fronte ai rischi in corso nell'esercizio, il fondo deve essere immediatamente ricostituito (art. 10).
Si prevede anche un fondo sinistri un fondo messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri che comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate nel corso dell'esercizio o nel corso di quelli precedenti, relative a sinistri denunciati e non ancora pagati e relative spese di liquidazione (art. 11).
Si cerca in qualche modo di emulare il sistema di riservazione proprio delle compagnie del ramo danni dove si hanno riserve premi e riserve sinistri: le riserve premi che consistono nelle quote di premio incassate durante l'anno ma che si riferiscono agli eventuali rischi che si potrebbero presentare nell'esercizio dell'anno successivo; le riserve sinistri si occupano invece di fronteggiare i debiti certi ma di cui non è ancora ben determinata l'entità economica.
I fondi dovranno essere certificati. All’art. 13 si prevede che la congruità degli accantonamenti certificata da un revisore legale ovvero dal collegio sindacale che rilascia un giudizio di sufficienza o attesta le ragioni per cui impossibile esprimere un giudizio.

All’art. 15 si prevede anche la istituzione di un Comitato Valutazione Sinistri, proprio o in convezione, previa individuazione del ruolo e delle funzioni con apposito regolamento o atto organizzativo. La struttura dovrà anche dotarsi di funzioni per il governo del rischio assicurativo e valutazione dei sinistri (art. 16).
Si prevedono, e forse si attendono anche, possibili maggiori interazioni tra strutture e assicuratori che possono subentrare rispetto a regimi di autoassicurazione in essere oppure operare per sinistri superiori a un determinato ammontare in caso di autoassicurazione parziale.
Così all’art. 14 si chiarisce che “Nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, l'operatività della copertura è limitata alle richieste di risarcimento pervenute per la prima volta a partire dalla decorrenza del periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo”.
I rapporti tra assicuratore e struttura, nei casi in cui una quota del rischio sia condotta in auto-ritenzione del rischio o di franchigia, sono rimessi ad appositi protocolli di gestione i cui contenuti minimi sono individuati all’art. 15.
Il decreto impone agli assicuratori di rivedere le polizze distribuite in Italia e alle strutture, soprattutto quelle operanti in autoassicurazione, di dotarsi di una governance e di processi che emulano quelli delle compagnie.


https://www.altalex.com/documents/2024/03/12/d-m-n-232-2023-attuazione-legge-gelli-aspetti-principali-rilievo

Fonte: Altalex

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