Responsabilità della Casa di Cura per l’incidente occorso al paziente ricoverato

Responsabilità della Casa di Cura per l’incidente occorso al paziente ricoverato
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Responsabilità della Casa di Cura per l’incidente occorso al paziente ricoverato
Il rapporto tra paziente e struttura sanitaria va ricondotto nella responsabilità contrattuale che scaturisce dal contratto atipico di assistenza sanitaria che si sostanzia in una serie complessa di prestazioni, che la struttura eroga in favore del paziente, sia di natura medica che lato sensu alberghiere, oltre che in termini di assistenza e protezione, messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento delle attrezzature necessarie. È quanto stabilito dal Tribunale di Catanzaro, n. 560 del 05 aprile 2023 con la sentenza qui allegata.
Sentenza n. 560/2023 pubbl. il 05/04/2023 RG n. 1283/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott.ssa Maria Concetta Belcastro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1283 del RGAC dell’anno 2017,
TRA
Omissis (C.F. Omissis), Omissis (C.F. Omissis) Omissis (C.F. Omissis), Omissis (C.F. Omissis) in proprio ed in
qualità di eredi della Sig.ra Omissis, rappresentati e difesi, dagli avv.ti Fabio Alviggi e Luca Vero, ed elettivamente
domiciliati, in Catanzaro, viale Europa n. 28
ATTORI
E
Fondazione Omissis Onlus (C.F. Omissis), in persona del l.r.p.t. , corrente in Catanzaro, alla via Molise, 21
rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Gidaro e Fernando Gidaro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Catanzaro, alla via Schipani, 110.
CONVENUTA
Associazione di Pubblica Assistenza Omissis (C.F. Omissis) in persona del l.r.p.t. , con sede in Catanzaro, via Teti, 89
e rappresentata e difesa dall’avv. Paola Baiocco ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via Indipendenza, 6
NONCHE’
Generali Italia spa, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Quercia ed elettivamente domiciliata
in Crotone, alla via Paternostro, 6
TERZA CHIAMATA
E
AIG Europe Limited, in persona del legale rappresentante p.t.
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori, in proprio ed in qualità di eredi della sig.ra Omissis, evocavano
in giudizio le convenute, per chiedere, previo accertamento di responsabilità, la condanna delle stesse, alternativamente
o in solido, al risarcimento dei danni subiti e quantificati nella misura di euro 53.009,00 a titolo di danno biologico,
temporaneo e permanente, con aumento per la personalizzazione, di euro 21.837,88 a titolo di danno morale, entrambi
iure hereditatis nonché al ristoro del danno iure proprio, da liquidarsi in via equitativa, per la perdita del rapporto
parentale, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute da Omissis e Omissis.
A sostegno della spiegata domanda risarcitoria esponevano che la propria madre, affetta da una serie di importanti
patologie, che ne compromettevano le condizioni generali di salute, era ricoverata presso la “Casa Mons. Giovanni
Apa” e gestita dalla convenuta Fondazione Omissis Onlus, allorché, in data 07.02.2014, veniva portata al di fuori della
struttura dagli operatori della Omissis, mediante un automezzo, per effettuare dei controlli medici .
Al rientro, mentre veniva riaccompagnata con l’ausilio di una carrozzina, poiché impedita nella normale
deambulazione, il suo piede destro scivolava dalla pedana poggiapiedi, andandosi ad incastrare tra quest’ultima ed il
pavimento e cagionando, per come poi accertato dai sanitari del pronto soccorso dell’Ospedale Pugliese Ciaccio, la “
frattura III inferiore tibia e perone dx”.
Tale lesione determinava il drastico peggioramento del già compromesso stato di salute della danneggiata, che
purtroppo decedeva in data 21.12.2014.
L’evento traumatico, sebbene non fosse stato la conseguenza diretta della morte, aveva, tuttavia, aggravato il quadro
clinico e peggiorato sensibilmente la qualità di vita della paziente, ragion per cui, esperito infruttuosamente il tentativo
di ottenere il ristoro, in via stragiudiziale, dei pregiudizi subiti, nonché di avvalersi di strumenti di risoluzione
alternativa della controversia, gli odierni attori, eredi legittimi della danneggiata avevano instaurato il presente giudizio,
al fine di ottenere l’integrale ristoro dei danni subiti della defunta madre e trasmessi loro iure hereditatis e di quelli
direttamente subiti dagli stessi a fronte della compromissione dei diritti inviolabili della famiglia.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 30.05.2017 la Fondazione Omissis Onlus, per chiedere
preliminarmente l’autorizzazione, previo differimento della prima udienza, alla chiamata in garanzia e manleva della
Assicurazioni Generali spa, con cui aveva stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, al fine
di ottenere, in caso di condanna, che fosse tenuta al pagamento diretto degli indennizzi, in favore dei danneggiati e per
chiedere nel merito l’integrale rigetto della spiegata domanda risarcitoria, siccome assolutamente infondata in fatto ed
in diritto.
Quanto all’ an per essersi l’evento verificato in modo fortuito, imprevisto ed imprevedibile o tutt’al più ascrivibile alla
condotta colposa dell’operatore della Omissis, che materialmente spingeva la carrozzina, quando si era verificato
l’evento lesivo, oltre che eccessiva nel quantum richiesto.
Si costituiva altresì in giudizio l’Associazione di Pubblica Assistenza Omissis, chiedendo anch’essa preliminarmente di
effettuare la chiamata in garanzia della AIG Europe Limited, eccependo, sempre in via preliminare, anche la propria
carenza di legittimazione passiva, per essersi l’evento lesivo verificato all’interno della struttura dove la danneggiata era
ricoverata, quando il servizio di traporto era ormai terminato, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio.
Concludeva, altresì, nel merito per il rigetto della domanda attorea, stante la sua infondatezza, essendo stata la paziente
portata al pronto soccorso a distanza di due giorni dal presunto evento lesivo ed essendo stata alla stessa diagnosticata
una “frattura da fragilità” dovuta principalmente alla età ed alle sue condizioni pregresse, oltre che spropositata nella
quantificazione dei danni, rispetto al pregiudizio subito, tenuto conto del quadro clinico complessivo e dell’età della
paziente.
A seguito della rituale notifica dell’atto di citazione con chiamata in causa di terzo, con comparsa depositata
telematicamente il 13.3.2018, si costituiva in giudizio la Generali Italia Spa eccependo in primis l’infondatezza della
chiamata in causa stante l’inoperatività della garanzia assicurativa a fronte delle modalità di verificazione del presunto
sinistro e contestando la fondatezza della domanda attorea, priva di adeguati supporti in termini probatori,
sproporzionata nella quantificazione dei danni asseritamente subiti, altresì, errata nella qualificazione delle singole poste
di danno richieste dagli stessi attori sia iure proprio che iure hereditatis.
Pur ritualmente evocata in giudizio dalla Associazione di Pubblica Assistenza Omissis, la terza chiamata AIG Europe
Limited, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia all’udienza del 06 aprile 2018.
Istruita la causa documentalmente, con prove orali e ctu medica, sulle conclusioni precisate dalle parti tramite il
deposito di note scritte all’udienza del 02.12.22, la stessa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di
cui all’art. 190 cpc.
La Corte di Cassazione, ha argomentato in più di una occasione, che il rapporto che lega il paziente alla struttura
sanitaria, vada ricondotto nell'ambito della responsabilità contrattuale.
In particolare, la stessa scaturisce da quel contratto atipico di assistenza sanitaria che si sostanzia in una serie complessa
di prestazioni, che la struttura eroga in favore del paziente, sia di natura medica che lato sensu di ospitalità alberghiera,
oltre che in termini di assistenza e protezione, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del
personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali
complicazioni o emergenze (cfr. anche Cass., 14.6.2007, n. 13593, Cass., 26.1.2006, n. 1698; Cass., 13.7.13066, n.
2004; Cass., 8.1.1999, n. 103).
Tutte queste obbligazioni, devono necessariamente personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto e connotano
le modalità di erogazione della prestazione stessa, che deve essere valutata alla stregua della specifica attività prestata e
della diligenza qualificata di cui all ’art. 1176 c.c.
Tanto premesso, al fine di determinare eventuali profili di responsabilità e far sorgere obblighi di natura risarcitoria, il
danneggiato ha l’onere di provare l’esistenza del contratto e la sussistenza del nesso di causalità tra evento e danno,
mentre spetterà al convenuto dimostrare che non vi è stato inadempimento, ovvero che pur essendo sussistente, non è
stato la causa efficiente dei danni lamentati dall’attore. (Cass. Civ. Sez. Un. 11/12/2008 n. 577).
Nel caso di specie è emerso che parte attrice fosse già da tempo ricoverata presso la struttura gestita dalla convenuta, sin
dal 9 settembre 2011 e sottoposta alle cure ed all’assistenza della stessa, allorché si è verificato l’evento lesivo.
Ha altresì, trovato adeguato riscontro in termini probatori, che la povera sig.ra Omissis ebbe a subire una lesione, a
causa dello scivolamento del piede dx, mentre veniva incautamente spinta su una carrozzina, di rientro da una visita
medica effettuata al di fuori della casa di cura, per come confermato dai testi escussi e dagli esiti dell’espletata
consulenza tecnica :” Tale lesione è compatibile con la dinamica del sinistro quale risulta dalla comparsa attorea:
caduta del piede destro dal poggiapiedi della carrozzina sulla quale la paziente era trasportata, con sollecitazione in
flessione della gamba destra, bloccata tra il pavimento e la carrozzina, che ha arrestato in ritardo la marcia”.
Parte convenuta doveva, quindi, dimostrare che l'evento dal quale è conseguita la” frattura III inferiore tibia e perone
dx” fosse a sé non imputabile, per aver la stessa adempiuto la propria prestazione secondo la diligenza qualificata
richiesta nel caso di specie.
L'obbligazione dell'ente sanitario non si esaurisce nella mera prestazione delle cure mediche ed alberghiere, ma include
la protezione della persona destinataria dell'assistenza (Cass. civ., sez. III, Ord. 26 maggio 2020, n. 9714; Cass. civ.,
sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22331; Cass. civ., 3 marzo 2010, n. 5067). L'adeguata sorveglianza del paziente rientra,
anch’essa, nella diligenza esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
Ebbene, sulla struttura sanitaria, sui sanitari e sul personale preposto al controllo ed alla vigilanza della paziente,
gravava, stante le peculiari caratteristiche psico-fisiche della sig.ra Omissis, un obbligo rafforzato di protezione. La
paziente, infatti, al momento del ricovero era, già, affetta da una serie di patologie che denotavano un quadro clinico
piuttosto serio: “Sindrome da immobilizzazione. Colecisti calcolotica. Vasculopatia cerebrale con decadimento
cognitivo. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito tipo II. Esiti di frattura femore destro operata. Incontinenza doppia”
per come si evince dalla documentazione medica versata in atti.
In riscontro all’esame obiettivo effettuato al suo ingresso nella casa di cura, veniva certificato dai medici dell’ente:
“Capacità comunicative: ridotte, decadimento cognitivo accentuato. Decubito: paziente carrozzata…. Arti: trofismo:
distrofici con ipostenia a carico dell’arto superiore e inferiore destro. Mobilità e rischi di caduta: paziente carrozzata,
si mobilizza con l’ausilio del girello, piede destro in equinismo da emiparesi destra.
Tanto premesso e stante il peggioramento subito negli anni successivi “negli anni successivi si osservava un
progressivo decadimento delle funzioni cognitive globali della paziente, con concomitante lento ma costante
peggioramento delle condizioni cliniche generali” (cfr. elaborato peritale), nell’effettuare lo spostamento al di fuori
della struttura ed il conseguente rientro, andavano approntate nei suoi confronti adeguate cautele, poiché era un soggetto
malato, molto anziano, non autosufficiente, che non deambulava autonomamente, onde prevenire ed evitare rischi di
cadute e traumi, tutt’altro che remoti.
A fronte degli espletati incombenti istruttori, è emerso, invece, che nei suoi confronti la convenuta non abbia
diligentemente attuato in modo stringente e rafforzato quegli obblighi di protezione e di assistenza preordinati ad evitare
l’evento poi verificatosi, che a fronte delle condizioni cliniche della paziente, non poteva ritenersi del tutto
imprevedibile.
Inoltre, per come più volte sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la stessa è chiamata a rispondere,
non solo dell’inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ma anche per l’opera svolta dai suoi
sanitari, siano dipendenti o meno ed in generale del personale ausiliario.
Tale responsabilità si estende anche ai fatti dei terzi, per cui non rileva che l’ente convenuto, per effettuare
materialmente il trasporto della degente, si sia servito della Associazione di Pubblica Assistenza Omissis, in quanto,
laddove scelga di servirsi dell’opera altrui, nell’ esecuzione della complessa prestazione che è obbligata a rendere nei
confronti del paziente, sarà responsabile anche dell’operato dei terzi, secondo lo schema dell’art. 1228 c.c.
La responsabilità di chi si avvale dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, trova
radice nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento di un’obbligazione. (Corte appello Firenze
sez. IV, 20/10/2022, n.2360).
Infatti: “iL soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie
dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto,
risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di
occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione
medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale
responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda". (Cass n. 4298 del 14/02/2019)
A fronte dell’appropriazione o "avvalimento" dell'attività altrui, deve ritenersi che la convenuta Casa di cura avesse
assunto il rischio per i danni risentiti dal creditore e cagionati dal terzo, sulla base della occasionalità necessaria tra
esecuzione della prestazione e danno, da cui discende l’obbligo di rispondere anche dei danni cagionati dal
preposto/ausiliario”. (Cass. 18/04/2019, n. 10812; Cass. 14/02/2019, n. 4298; Cass. 22/11/2018, n. 30161).
Tra l’altro, sebbene sia emerso che la casa di cura fosse solita servirsi dei mezzi e degli operatori della Omissis per
effettuare spostamenti di degenti, non è stata fornita alcuna dimostrazione in ordine all’accordo intervenuto tra le due
convenute o in merito alle specifiche modalità con cui la paziente doveva essere trasporta, né tanto meno circa l’
eventuale assunzione di rischio e responsabilità da parte del vettore, cui far discendere eventualmente conseguenze
risarcitorie, per cui la domanda proposta nei confronti della stessa è infondata e merita di essere rigettata.
Ciò posto non assume rilevanza determinare il luogo in cui l’evento si sarebbe esattamente verificato, cioè nel cortile
piuttosto che alla porta di ingresso dell’edificio, trattandosi in ogni caso di aree di pertinenza della struttura sanitaria.
Inoltre tale circostanza si appalesa ininfluente, sul rilievo che la paziente, una volta ricoverata, era affidata e sottoposta
alle cure ed alla vigilanza della medesima, la quale, non ha dimostrato suo malgrado, di aver approntato quelle misure
di protezione specifiche e rafforzate, quell’attenzione proporzionata, che una degente così fragile necessitava, al fine di
garantirne la costante sicurezza, anche in occasione di spostamenti, come avvenuto nel caso di specie, allo scopo di
sottoporla ad una visita specialistica all’esterno.
In tal senso, depongono altresì, le risultanze dell’elaborato peritale. Il consulente incaricato afferma che:” le particolari
condizioni psicofisiche della signora Omissis, grande anziana affetta da demenza e da emiparesi facio-brachio-crurale
destra, richiedevano particolare attenzione e dovuta cura”.
Quanto al danno conseguente le conclusioni rassegnate dal consulente dell'ufficio, aderenti alla documentazione in atti e
tenuto conto dell'impossibilità, per il decesso della paziente, di svolgere una visita diretta, appaiono del tutto meritevoli
di adesione: “La lesione suddetta ha comportato: - giorni 60 (sessanta) di inabilità temporanea totale; - giorni 60
(sessanta) di inabilità temporanea parziale al 50%; - giorni 30 (trenta) di inabilità temporanea parziale al 25%; I
postumi permanenti residuati alla suddetta lesione, rappresentati da: • I postumi permanenti residuati alla suddetta
lesione, rappresentati da:• Esiti algico disfunzionali di frattura biossea del terzo inferiore della gamba hanno
comportato complessivamente un danno alla salute valutabile nella misura del 10% (dieci per cento)”.
Percentuale di danno biologico permanente, che appare adeguata, anche, sulla base di quanto ribadito dall’ausiliario in
sede di risposta alle osservazioni delle parti:” La frattura al terzo inferiore di tibia e perone destro ha senza dubbio
provocato un aggravamento del quadro clinico preesistente della sig.ra Omissis, come risulta dal prolungato percorso
di cura presso l’Ortopedia e Traumatologia dell’A.O. Pugliese Ciaccio e dalla cartella clinica della Casa Mons. G.
Apa. Il suddetto aggravamento è stato determinato da questo CTU, con il riconoscimento di un danno alla salute
permanente, valutabile nella misura del 10%.”
il danno biologico subito dalla defunta, deceduta anteriormente all’instaurazione del presente giudizio, si è trasmesso
iure hereditatis ai suoi eredi, essendosi verificata l'ipotesi, in cui: "la condotta colpevole ha cagionato non la morte del
paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una
peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata" - (cfr. anche Cass. civ. Sez. III Sent., 27/06/2018, n. 16919).
Ciò posto, in merito alla liquidazione di tale danno appare opportuno dar conto di quanto statuito dalla Suprema Corte
di Cassazione in una recente pronuncia, ovvero che: ”Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima
della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito,
l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva
della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile”. (Cass. Ordinanza n. 41933 del 29/12/2021).
Sebbene come corollario di tale principio, la S.C. abbia suggerito al giudice di merito,
l’utilizzo di un metodo proporzionale al fine di determinare il ristoro dovuto a fronte della lesione del bene salute, tale
metodo, mal si attaglierebbe al caso di specie in considerazione dell’età della danneggiata che al momento del sinistro
aveva già superato l’aspettativa di vita di cui alle tabelle ISTAT (che per l’anno 2014 era di 85 anni) e del tempo
intercorso tra l’evento lesivo e la morte.
Intervallo di tempo, di dieci mesi, che non osta, è opportuno evidenziare, alla liquidazione del pregiudizio subito, in
quanto la durata della vita della danneggiata, dalla data del sinistro fino all’avvenuto decesso, consente di ravvisare
quell’”apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e l’exitus necessario all'accertamento ed alla valutazione di uno status
minorativo della capacità biologica e dinamico-relazionale del soggetto” (Cass. 12913/20)
In considerazione di tutti gli elementi vagliati e del fatto che non sia precluso ricorrere a criteri alternativi di
liquidazione dei danni, laddove lo richiedano le peculiari caratteristiche della fattispecie oggetto di causa, si ritiene di
dover procedere a detta liquidazione, utilizzando le tabelle predisposte dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano per “la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza”,
per cui andrà riconosciuto agli attori, a titolo di ristoro del danno biologico iure hereditatis, l’importo di euro 1.218,00
con l’aumento per la personalizzazione nella misura del 50%, ovvero 1.827,00.
Occorre infatti, tenere presente, la particolare incidenza della lesione subita sullo stato morboso e le conseguenze che
hanno determinato un grave peggioramento delle condizioni generali di salute e benessere della danneggiata, per come
affermato, altresì, dal ctu, il quale sulla base della documentazione medica esaminata, conclude: ”nei mesi successivi vi
era un progressivo peggioramento delle condizioni generali, con l’aggravarsi della sindrome da immobilizzazione e
dell’arteria obliterante agli arti inferiori (stadio IV). Nel mese di novembre la consulenza chirurgica vascolare,
rilevando l’assenza di flusso all’arteria tibiale posteriore all’esame ecodoppler, proponeva l’amputazione della gamba
al terzo distale di coscia, rifiutato dai familiari.”
Elementi questi, che consentono, quindi, di descrivere una situazione diversa e più grave da quella che ordinariamente
sarebbe derivata, nella media, dalla stessa lesione ad una persona della stessa età della danneggiata.
Inoltre, nella misura dell’importo tabellare è già ricompresa la sofferenza interiore patita dal soggetto leso, che merita di
essere riconosciuta, poiché :” Il danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel
momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, di modo che la sua liquidazione dev'essere effettuata con riferimento
a tale momento, senza che assuma rilievo la durata del periodo di residua sopravvivenza della vittima, come invece
accade con riferimento alle ripercussioni afferenti alla sfera dinamico - relazionale del soggetto, naturalmente
suscettibili di proiezione futura in rapporto alla sua effettiva permanenza in vita. (Cass. 12060/22)
A tale importo deve aggiungersi quello per l'inabilità temporanea accertata dal C.T.U. nella misura di euro 5.940,00 per
ITT; euro 2.970,00 per ITP al 50%; euro 742,50 per ITP al 25%, per cui complessivamente 9.652,50.
Può, quindi, riconoscersi un importo risarcitorio complessivo pari ad euro 11.479,50 comprensivo di tutti i danni non
patrimoniali patiti.
Sulla somma di euro 11.479,50 devalutata alla data dell’evento (07-2-2014) e via via rivalutata, spettano gli interessi al
tasso legale a partire dalla stessa data e fino alla presente sentenza. Sull’importo complessivo vanno riconosciuti gli
ulteriori interessi al tasso legale, dalla data della sentenza al soddisfo
Risulta, viceversa, infondata la domanda attorea in relazione alla posta di danno pretesa iure proprio per lesione del
rapporto parentale.
Come è noto, per come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a
causa di fatto illecito, lesioni personali e che sia venuta a mancare in conseguenza di tale evento nefasto, spetta il
risarcimento del danno morale soggettivo, in relazione alla perdita di tale rapporto, in considerazione della particolare
situazione affettiva intercorrente con la vittima, a fronte della tutela dell’interesse all’intangibilità della sfera degli
affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia.
Per cui, ove tale danno trovi causa immediata e diretta nel fatto dannoso e venga concretamente accertato, sussiste la
legittimazione del congiunto ad agire iure proprio, contro il responsabile.
Nel caso sottoposto al nostro esame difetta il primo e necessario presupposto che legittima l’accoglimento di tale
domanda risarcitoria, in quanto per come emerso in corso di causa e confermato dagli incombenti istruttori e
segnatamente dalle pertinenti conclusioni dall’ausiliario del giudice, non sussiste causalità diretta tra l’evento
traumatico ed il successivo decesso.
Infatti, lo stesso consulente così conclude: “La lesione suddetta non è intervenuta nel determinismo della morte della
sig.ra Omissis, in data 21 dicembre 2014, verificatasi per il progressivo aggravarsi di patologie preesistenti: demenza
vascolare, con conseguente sindrome da immobilizzazione e arteriopatia obliterante arti inferiori ”.
Del pari infondata per insufficiente allegazione e prova in ordine al nesso causale con l’evento lesivo, la richiesta in
ordine al rimborso delle spese di viaggio sostenute da Omissis e Omissis.
Acclarata la fondatezza, nei limiti di cui sopra, della spiegata domanda risarcitoria, occorre esaminare la richiesta
formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
La domanda di garanzia spiegata dalla convenuta Fondazione Omissis Onlus, nei confronti delle Generali Assicurazioni
spa, merita di trovare accoglimento per le ragioni meglio appresso indicate.
È emerso dai riscontri documentali versati in atti, che la su menzionata convenuta abbia stipulato con Generali
Assicurazioni spa la polizza assicurativa n. 331184230, con decorrenza dal 13.10.2013 e scadenza 13.10.2016 per la
responsabilità civile, con una franchigia per ogni sinistro pari ad euro 2.500,00.
Tra le condizioni particolari, concordate tra le parti figura, quella di cui alla lettera c) all’art. 2 ovvero: ”Premesso che
l’assicurato si avvale dell’opera di personale non dipendente, sanitario e non, si conviene che l’assicurazione è estesa
alla responsabilità civile derivante all’assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello
svolgimento delle mansioni svolte per conto dell’assicurato stesso, fermo restando che la responsabilità non si estende
alla responsabilità civile di tali soggetti ”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla terza chiamata, tale espressa pattuizione appare concordata in funzione della
complessità ed articolazione dell’attività svolta dagli esercenti in ambito sanitario.
Tale attività, si estrinseca materialmente nella opera prestata da più soggetti, inquadrati o meno nella struttura sanitaria
di riferimento, ma della cui attività, in quanto se ne sia avvalsa, è sempre la stessa struttura sanitaria, nel nostro caso la
Fondazione deputata a gestirla, chiamata a risponderne, ove ne derivino conseguenze dannose.
Ciò posto non sono stati forniti elementi idonei, onde desumere una volontà delle parti diversa da quella consacrata
nella clausola testé richiamata, né per fornire della stessa un’interpretazione in senso più restrittivo e sfavorevole
all’assicurato, rispetto a quanto emerge dal dato testuale, stante quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione,
ovvero che: ” In sede di interpretazione di un contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata
avendo riguardo al senso letterale delle parole - da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale - nonché ai criteri
di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c. e volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del
significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta”. (Cassazione civile sez. II,
11/11/2022, n.33369)
Per cui la Assicurazioni Generali Spa, a fronte della operatività della garanzia assicurativa prestata, delle acclarata
responsabilità dell’assicurato nella causazione dell’evento per cui è causa e conseguente condanna nei suoi confronti,
nonché in accoglimento della richiesta formulata dall’assicurato stesso, sarà tenuta a pagare, ai sensi dell’art. 1917 II
comma cc, direttamente nei confronti degli attori, nei limiti della franchigia contrattuale, quanto dovuto dalla
Fondazione Omissis Onlus a titolo di risarcimento danni e spese legali.
Nulla sarà dovuto alla convenuta per le spese legali e peritali sostenute direttamente dalla stessa a seguito della
costituzione in giudizio, per non aver ottemperato al patto di gestione della lite, di cui alle condizioni particolari di
assicurazione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base al DM 147/22
per lo scaglione di riferimento.
Ragioni di equità inducono a compensare le spese del giudizio tra gli attori e la convenuta Associazione di Pubblica
Assistenza Omissis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Concetta
Belcastro definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti della Associazione di pubblica Assistenza Omissis;
2) Accoglie la domanda di Omissis, Omissis, Omissis e Omissis, ut supra rappresentanti, domiciliati e difesi e per
l’effetto condanna la Generali Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare direttamente nei loro
confronti, in qualità di assicuratore della convenuta Fondazione Omissis Onlus, pro quota ereditaria di legge, a titolo di
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure hereditatis, la somma di euro 11.479,50, detratta la franchigia
contrattuale di euro 2.500,00, che pone invece a carico della convenuta Fondazione Omissis Onlus, in persona del legale
rappresentante p.t., oltre gli interessi come in motivazione e oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione
della sentenza al saldo;
3) Condanna la Generali Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del
giudizio nei confronti di Omissis, Omissis, Omissis e Omissis che liquida in euro 4.500,00, oltre accessori di legge, da
distrarsi in favore dei procuratori costituiti, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell’art. 93 cpc;
4) Nulla sulle spese legali tra la Associazione di Pubblica Assistenza Omissis Onlus e la AIG Europe Limited, rimasta
contumace;
5) Pone a carico della Generali Assicurazioni spa le spese di CTU del presente giudizio, come liquidate con separato
provvedimento.
Così deciso in Catanzaro, 5-4-2023.
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro

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Credits: Finalmente Semplice