Sulla navigazione aerea e sull’applicabilità dell’art. 2050 c.c.

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Sulla navigazione aerea e sull’applicabilità dell’art. 2050 c.c.

il principio generale

La navigazione aerea non è considerata dal legislatore un’attività pericolosa in via generale. Tuttavia, essa può assumere tale connotazione quando non si svolge nelle normali condizioni di sicurezza, rendendo applicabile l’art. 2050 c.c., che prevede una presunzione di responsabilità per chi esercita attività pericolose.

la posizione della corte di cassazione

La Corte Suprema si è più volte pronunciata sull’applicabilità dell’art. 2050 c.c. alla navigazione aerea, ritenendo che tale norma si applichi quando l’attività aeronautica venga esercitata in condizioni di anormalità o di pericolo.

Un esempio significativo è rappresentato dalla sentenza n. 10551 del 19 luglio 2002, nella quale la Corte ha confermato la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento del danno subito dal proprietario di un’autovettura. Il danno era stato causato da un cartello segnaletico, abbattuto dallo spostamento d’aria generato dal decollo di un elicottero dei Carabinieri in un’area non transennata.

la navigazione aerea come attività pericolosa

Un altro principio importante è stato ribadito nella sentenza n. 5971 del 18 marzo 2005, secondo cui l’art. 2050 c.c. trova applicazione quando l’esercizio del volo presenta connotati di pericolosità perché si svolge in condizioni anomale o con rischi eccedenti il livello normale.

Secondo la Corte, l’attività di volo diventa pericolosa quando:

  • non vengono rispettati i piani di volo previsti;
  • si opera in assenza delle condizioni di sicurezza adeguate;
  • si vola in condizioni atmosferiche non ordinarie senza adottare misure preventive idonee.

In questi casi, si configura una presunzione di responsabilità del soggetto che ha effettuato il volo.

l’onere della prova

Chi viene convenuto in giudizio per danni derivanti dalla navigazione aerea ha l’onere di fornire la prova liberatoria. In base all’art. 2050 c.c., il convenuto deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il verificarsi del danno.

Se tale prova non viene fornita, la responsabilità del soggetto che ha effettuato il volo viene confermata.

conclusione

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che, se la navigazione aerea viene effettuata in condizioni anomale o con rischi eccessivi, si applica la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2050 c.c.. Spetta dunque al soggetto responsabile dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno.

Fonte: Giurisprudenza della Corte di Cassazione

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Sulla navigazione aerea e sull’applicabilità dell’art. 2050 c.c.
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La navigazione aerea non viene considerata dal legislatore come un’attività pericolosa, tuttavia la stessa sussiste in concreto tutte le volte in cui essa non rientri nella normalità delle condizioni previste, con conseguente applicabilità della disposizione di cui all’art. 2050 c.c.. La Corte Suprema è intervenuta più volte sul punto, ritenendo applicabile l’art. 2050 c.c. tutte le volte in cui la navigazione aerea risulti esercitata in condizioni di anormalità o di pericolo. (La S.C. ha così confermato la sentenza che aveva condannato il Ministero della Difesa a risarcire il proprietario di un’autovettura danneggiata da un cartello segnaletico stradale, ....
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